Soci e Società
L’Audit contabile e finanziaria (o verifica ispettiva) è un processo di verifica della conformità del sistema di rilevazioni contabili e della gestione finanziaria a requisiti definiti dalla legge, dimostrata attraverso evidenze oggettive raccolte da colloqui con il personale, analisi di documenti, osservazione nel corso dello svolgimento di attività.
Rispetto alla disciplina della società per azioni, quella della società a responsabilità limitata e quella delle società semplici si caratterizza per una più ampia autonomia contrattuale nella determinazione delle regole afferenti all'organizzazione interna. In quest'ottica, sotto il profilo dei controlli, è rimessa ai soci la scelta di rendere obbligatoria la nomina di un organo deputato alla vigilanza sulla gestione, fatte salve le ipotesi di nomina necessaria previste dall'art. 2477 c.c.. Nel tentativo di dotare la società di un adeguato presidio di controllo sulla correttezza dell'amministrazione, il legislatore ha valorizzato il ruolo dei soci privi di competenze gestorie, riconoscendo loro un diritto individuale d’indagine da esercitare mediante l'accesso diretto alla documentazione sociale (art. 2476, co. 2, c.c. per le società di capitali e 2261 c.c. per le società semplici).
Tale diritto ha carattere potestativo e consente al socio non amministratore di s.r.l. e società semplici di esercitare un controllo penetrante sulla gestione societaria, permettendogli di consultare l’intera documentazione sociale al fine di verificare, personalmente o tramite professionisti di propria fiducia, l’andamento societario. Inoltre, qualora sia ingiustificatamente ostacolato l’esercizio di tale diritto, il socio non amministratore può tutelarsi esperendo una specifica azione di merito ovvero agendo in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Peraltro, al fine di valorizzare le contrapposte esigenze di riservatezza della società, la giurisprudenza impone al socio di esercitare tale diritto con modalità conformi al principio generale di buona fede.
Condominio
La Legge 11 Dicembre 2012, n.220 “Modifiche alla disciplina del Condominio negli edifici” (meglio nota come riforma del condominio) ha in qualche modo rappresentato, per gli operatori del settore, una rivoluzione “copernicana”. Infatti, ha fissato requisiti propedeutici e di formazione continua per l’esercizio della professione di amministratore di condominio, ha individuato specifiche cause di revoca dello stesso, ha integrato e variato la composizione e il contenuto del rendiconto condominiale, ha determinato le regole per la gestione delle morosità condominiali e, infine, ha introdotto la figura del “revisore condominiale” ( art. 1130-bis c.c.).
Le due figure, amministratore e revisore non si sovrappongono ma si affiancano. L’amministratore ha il compito di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, disciplinare l’uso delle cose comuni, la fruizione dei servizi nell’interesse comune, riscuotere i contributi ed erogare le spese, il revisore ha il compito di verificare la contabilità condominiale intesa come corretto rilevamento dei fatti amministrativi, nel rispetto della normativa civile e fiscale per una completa informazione ai condomini della realtà condominiale.
Avere un revisore che attraverso un’analisi della realtà condominiale, della verifica dell’inerenza, completezza, competenza ed esistenza dei fatti amministrativi sia garante della trasparenza della contabilità condominiale può rappresentare un’importante strumento di tutela. A ciò si aggiunge che con la sua attività, il revisore condominiale ricopre altresì la funzione di tutela del patrimonio condominiale e immobiliare.
Il revisore condominiale non è come molti possono pensare, il censore dell’attività dell’amministratore di condominio e non deve essere nominato per denigrare e giudicare l’operato dell’amministratore.
L’assemblea può nominare il revisore in qualsiasi momento, anche con riferimento a più esercizi finanziari, senza necessariamente presupporre il dubbio di un’irregolarità contabile. Dal punto di vista operativo, la nomina di un revisore può essere particolarmente utile:
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nel caso di nomina del nuovo amministratore senza l’approvazione del rendiconto consuntivo per la gestione uscente. In questo caso l’attività del revisore è utile anche per consentire all’amministratore entrante un adeguato allineamento contabile, per dare continuità all’attività amministrativa del condominio;
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nel caso di errori o incongruità anche con riferimento a rendiconti già approvati;
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nel caso di necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazioni indebite da parte dell’amministratore.
Il revisore deve operare nel rispetto del mandato ricevuto. Nello specifico, se l’oggetto della revisione è una contabilità approvata dall’assemblea, le sue verifiche si basano principalmente sulla fondatezza e sulla congruità, senza poter entrare nella verifica delle scelte, anche se errate, ma approvate. Se invece deve occuparsi della verifica che riguarda annualità che non sono state approvate o che non sono state presentate, la verifica può riguardare anche l’accertamento in termini di legittimità con verifica dei criteri di ripartizione delle spese, del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali.