Aspetti societari del Concordato Preventivo Biennale
- Aniello Pennino
- 17 ott 2024
- Tempo di lettura: 4 min

Una delle prime riflessioni che ci siamo posti, in ambito societario, è se la decisione di aderire al concordato preventivo biennale, rientra tra i poteri degli amministratori o l'amministratore deve essere autorizzato dall'assemblea. E, all’interno del processo decisionale qual è il ruolo e la responsabilità del professionista.
La decisione di aderire al concordato preventivo biennale rientra generalmente tra i poteri gestori dell’amministratore, in quanto si tratta di una scelta strategica di natura fiscale che ricade nell'ambito della gestione ordinaria della società. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni normative e giuridiche da tenere in conto.
Poteri degli amministratori
Secondo il Codice Civile italiano, gli amministratori hanno poteri ampi per la gestione della società. In particolare, l’art. 2380-bis del Codice Civile, che regola i poteri degli amministratori delle società per azioni (e che si applica anche, per analogia, alle società a responsabilità limitata tramite l’art. 2475), stabilisce:
Art. 2380-bis: "La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."
Questo significa che, in linea di principio, tutte le scelte che rientrano nella gestione ordinaria o straordinaria dell’impresa (inclusa la decisione di aderire a regimi fiscali come il concordato preventivo biennale) sono competenza degli amministratori, a meno che lo statuto della società non preveda una diversa regolamentazione.
L’adesione al concordato preventivo biennale, trattandosi di una misura fiscale che riguarda la dichiarazione dei redditi e la stabilità delle imposte per un determinato periodo, è generalmente considerata una decisione gestoria, essendo parte della pianificazione finanziaria e fiscale della società.
Assemblea dei soci e autorizzazioni eventuali
Sebbene la decisione rientri nei poteri degli amministratori, esistono alcuni casi in cui l’assemblea potrebbe essere coinvolta:
Statuto sociale:
Se lo statuto della società prevede una specifica autorizzazione per determinate operazioni fiscali o gestorie, gli amministratori potrebbero dover chiedere l'autorizzazione all'assemblea per aderire al concordato preventivo biennale. Pertanto, è essenziale verificare lo statuto della società, che può stabilire un ambito di intervento più ampio per l’assemblea rispetto a quanto previsto dalle norme generali del Codice Civile.
Art. 2364, n. 5, Codice Civile (per le S.p.A.) e Art. 2479 Codice Civile (per le S.r.l.):
Nelle società per azioni (S.p.A.), l’assemblea dei soci ha competenza su decisioni che comportano modifiche sostanziali nella gestione, ma normalmente le decisioni fiscali o tributarie rientrano nei poteri degli amministratori, salvo diversa previsione statutaria.
Nelle società a responsabilità limitata (S.r.l.), l’art. 2479 del Codice Civile dispone che l’assemblea dei soci deve essere consultata solo per decisioni che incidono significativamente sulla gestione, ma anche in questo caso lo statuto può prevedere condizioni diverse.
Fuga dalle responsabilità legate al malfunzionamento del concordato preventivo biennale.
Il concordato preventivo biennale, regolato dal decreto legislativo n. 13/2024, sta generando una fuga di responsabilità tra amministratori di società, sindaci e commercialisti, a causa della sua complessità normativa e dei rischi legati all'adesione. Questo istituto, che introduce un accordo con il fisco, si fonda su regole fragili, caratterizzate da molteplici cause di esclusione, decadenza e cessazione. Tale complessità rende delicato sia l'accesso che la permanenza nel concordato, aumentando le responsabilità per chi deve gestirlo.
Gli amministratori di società di persone e di capitali per evitare di assumersi la piena responsabilità di decisioni rischiose riguardo l’adesione al concordato, possono proteggersi ottenendo l'approvazione dei soci tramite una delibera assembleare. Può fungere da supporto una specifica descrizione delle cause e delle opportunità, che hanno spinto gli amministratori all’adesione al concordato, il verbale di assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.
Per i sindaci delle società, che hanno il compito di vigilare sulla corretta amministrazione, il rischio di essere chiamati in causa per mancato controllo è altrettanto concreto. Per sottrarsi a tali responsabilità, devono attivarsi in modo proattivo, richiedendo documentazione specifica agli amministratori per verificare che l’adesione al concordato non sia stata presa in modo imprudente. Questo passaggio di controllo diventa essenziale per dimostrare che i sindaci hanno svolto i loro doveri con diligenza e che eventuali fallimenti non sono a loro imputabili.
I commercialisti, si trovano in una posizione altrettanto delicata. Essendo spesso i consulenti chiave per le aziende nella fase di analisi e adesione al concordato, devono tutelarsi predisponendo un incarico ben strutturato da far firmare ai propri clienti. Tale incarico deve specificare chiaramente i limiti della consulenza e riportare in dettaglio le cause di esclusione, decadenza e cessazione legate all’istituto. Inoltre, è cruciale che il documento includa una proiezione reddituale biennale, un parametro centrale per la decisione di adesione. In questo modo, i clienti sono consapevoli delle possibili conseguenze e dei rischi associati all’uso di tale strumento, riducendo il rischio di future contestazioni sul lavoro svolto dal professionista.
Tutti questi professionisti devono dotarsi di strumenti formali per tutelare il proprio operato, soprattutto alla luce della complessità normativa del concordato. Solo con la disponibilità della normativa definitiva, grazie al decreto correttivo, e delle indicazioni operative dall'Agenzia delle Entrate è possibile poter applicare con una adeguata certezza lo strumento.
In sintesi, il concordato preventivo biennale rappresenta un meccanismo rischioso e complesso che obbliga amministratori, sindaci e commercialisti a cautelarsi attraverso delibere, controlli documentali e contratti scritti, per evitare future contestazioni e responsabilità.
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